Nuove Norme tecniche per costruzioni in zona sismica
(di cui al D.M. 17 gennaio 2018 "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" in vigore dal 22 marzo 2018)
A seguito del D.M. 17 gennaio 2018 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) in vigore dal 22 marzo 2018, la Regione Campania ha aggiornato la modulistica per la denuncia dei lavori per autorizzazione sismica e deposito sismico presso i competenti uffici (Genio Civile), ai sensi della l.r. 9/83 e s.m.i..
Per l’esecuzione di lavori in zona sismica (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) non è sufficiente il solo titolo abilitativo edilizio, ma è indispensabile la preventiva denuncia dei lavori per ottenere l’autorizzazione sismica, come previsto dagli articoli 93 e 94 del dpr 380/2001, che recita:
1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito do-po il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. […]
Autorizzazione sismica e deposito sismico in Campania
Ricordiamo che, relativamente alla Regione Campania:
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la denuncia dei lavori (consistente nell’istanza, nel progetto e relativi allegati) deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori al competente settore provinciale del Genio Civile e deve riguardare lavori che interessano le strutture di un singolo organismo strutturale, al fine di ottenere un provvedimento di autorizzazione sismica ovvero di deposito sismico
- il progetto dei lavori, da redigersi nel rispetto delle norme vigenti e degli atti emanati dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio Civile, deve contenere:
- gli allegati all’istanza devono contenere:
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asseverazioni dei vari progettisti e del geologo secondo i moduli predisposti
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dichiarazioni del committente, del costruttore e dei tecnici, conformi alla modulistica approvata
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copia conforme del titolo abilitativo ovvero del provvedimento di approvazione del progetto
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ricevuta attestante il pagamento del contributo
Distinzione tra deposito ed autorizzazione
Il deposito sismico va effettuato per i lavori di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 9/1983, da effettuarsi nelle zone a bassa sismicità (zone 3), individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 5442.
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L’autorizzazione sismica è obbligatoria per i lavori di cui all’articolo 1 della legge regionale n.9/1983, da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2) individuate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002, nonché nelle zone a bassa sismicità per i seguenti casi:
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edifici di interesse strategico e opere di interesse regionale o statale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile
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edifici e opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso
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lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (legge concernente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria)
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sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell’articolo 90, comma 1, del dpr 380/2001
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lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2 della legge Regionale n. 9/1983Nuovi modelli
SI RICORDA INOLTRE CHE, COSI’ COME STABILITO DAL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE (PRELEVABILE NELLA SEZIONE REGOLAMENTI DEL SITO), ALLE PREDETTE ISTANZE VA ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE CIRCA L’ALTEZZA STRUTTURALE DEL MANUFATTO OGGETTO DI INTERVENTO E CHE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VA PAGATO DIRETTAMENTE AL COMUNE E NON ALLA REGIONE CAMPANIA (mediante c/c intestato alla Tesoreria di questo Comune n. 18998849 o bonifico bancario sul conto in essere presso la Banca Campania centro IBAN IT28Z0837876420000000422620).